I provvedimenti emanati dal Governo per arginare il contagio del Coronavirus hanno imposto un cambio nelle abitudini di tutti gli italiani. Ecco cosa c'è da sapere per automobilisti e motociclisti.

Circolare solo per comprovate ragioni

La circolazione stradale deve avvenire solo per comprovate ragioni ed occorre l'autocertificazione. Le uniche valide ragioni sono il lavoro, la salute e le primarie necessità. I soggetti che sono sottoposti a quarantena o sono positivi al Coronavirus devono restare a casa. Per loro, quindi, è vietato uscire pena sanzioni amministrative e penali.

Ristorazione e bar nelle stazioni di servizio

Bar e ristoranti nelle stazioni di servizio restano aperte solo sulla rete autostradale. E' consentita la somministrazione di alimenti ma il consumo non può avvenire all'interno dei locali. Tale provvedimento resta valido dal 21 al 25 marzo secondo l'Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Validità patenti di guida

La validità delle patenti di guida, così come tutti i documenti di riconoscimenti, è stata prorogata fino al 31/08/2020 in scadenza o scaduti alla data del 17/03/2020. La disposizione è contenuta all'art. 104 del DL 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia. Per l'espatrio la validità dei documenti resta quella indicata sul documento.

Validità polizze assicurative

Le polizze assicurative RCA fino al 31/07/2020 sono valide per 30 giorni dopo la scadenza andando ad estendere il periodo ordinario di 15 giorni. Tale estensione è valida soltanto per la copertura di Responsabilità Civile e non per ulteriori coperture previste dal contratto come ad esempio kasko, furto, incendio...

Revisioni auto

Il Decreto Cura Italia all'art. 92 ha prorogato fino al 31/10/2020 l'autorizzazione alla circolazione stradale di veicoli che dovrebbero essere sottoposti a revisione fino al 31/07/2020 prevista dagli artt. 75, 78 e 80 del Codice della Strada.

Circolazione in moto senza passeggero

Nel rispetto della normativa per mantenere un metro di distanza tra persone è vietato circolare in moto con il passeggero. Solo i conviventi possono circolare in due.

Risarcimento danni

Il DL 18/2020 ha prorogato di 60 giorni i termini per la presentazione delle offerte di risarcimento danni da parte delle compagnie assicurative, in caso di sinistri che richiedono l'intervento di periti. Tale proroga va sommata ai canonici 30, 60 o 90 giorni previsti in precedenza a seconda dei casi.

Sanzioni e multe

Il DL 18/2020 all'art. 108 ha prorogato da 5 a 30 giorni il termine per all'applicazione dello sconto del 30% sulle multe notificate fino al 31 maggio prossimo. Il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare il 13 marzo con la quale ha disposto la sospensione dei termini per la notificazione di verbali, esecuzione dei pagamenti e presentazione dei ricorsi dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

Manutenzione e riparazione

Le attività di manutenzione e riparazione possono continuare ad operare poiché considerate essenziali per le esigenze della collettività. Tra le attività rientrano le officine meccaniche, le carrozzerie, le riparazione e la sostituzione degli pneumatici. Connesse a queste attività possono continuare ad operare quelle di vendita di ricambi e accessori sia all'ingrosso che al dettaglio. L'operatività deve avvenire in maniera tale da evitare il contagio. Quindi l'accesso ai clienti deve essere limitato e devono essere adoperate le precauzioni sanitarie come il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone, l'uso di mascherine e guanti. Deve essere incentivata l'attività di vendita per corrispondenza.

Concessionarie

Le concessionarie restano chiuse fino alla data imposta dal DL fino a nuove comunicazioni. Le attività di vendita, quindi, restano sospese.

Autoscuole

Le autoscuole devono restare chiuse in questo periodo di emergenza fino a nuove comunicazioni.

In questo momento difficile ed inedito abbiamo l'obbligo morale e non solo legislativo di comportarci in maniera consona nel rispetto di noi stessi e degli altri per evitare il contagio da Coronavirus.

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Fabrizio Crescenzi